Statuto DF - “Diabete Forum”
Approvato con Atto costitutivo il 10 giugno 2006 – Ferrara Ultimo aggiornamento in Assemblea Straordinaria del 5 luglio 2009 – Bologna.
Art. 1 – Denominazione e struttura
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1.1
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È costituita l’associazione di volontariato di terzo livello, denominata: Diabete Forum (di seguito nel testo “DF”)
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1.2
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DF è costituito dalle organizzazioni di volontariato di primo * e secondo ** livello che si occupano di diabete in età evolutiva e dell'adulto.
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1.3
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Lo statuto indica le linee guida del DF salvaguardando l’autonomia decisionale e Finanziaria delle organizzazioni aderenti.
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* **
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Primo livello: Singole associazioni Secondo livello: Organizzazioni Regionali (Federazioni, Coordinamenti, altre).
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Art. 2 – Sede |
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DF ha Sede Legale in Cento (FE), via Baruffaldi n° 2, presso Notaio Alberto Forte, la Sede Operativa sarà ubicata presso la città di residenza del presidente pro tempore, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, con ratifica dell’Assemblea.
DF può istituire sedi operative in altri luoghi in Italia e all’estero.
DF potrà partecipare ad altre organizzazioni nazionali e internazionali aventi scopi analoghi.
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Art. 3 – Durata |
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DF ha durata illimitata.
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Art. 4 - Principi |
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DF fonda la propria struttura sui principi della solidarietà sociale e della democrazia.
DF è apartitico e non persegue scopi di lucro.
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Art. 5 Scopi del DF |
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5.1
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- Coordinare, attraverso linee guida, piani nazionali d’iniziative a favore delle persone con diabete sotto i profili della prevenzione, diagnosi precoce, cura e educazione con il fine di concorrere ad assicurare ad ogni persona affetta da diabete, il diritto al trattamento ottimale e a una sua socializzazione intesa come inserimento in una vita normale.
- Promuovere e Riunire i coordinamenti regionali su tutto il territorio nazionale, proponendo modelli organizzativi e comportamentali da adottare in ogni singola regione, in sintonia con gli orientamenti del DF.
- Promuovere, direttamente e/o in collaborazione con gli aderenti, tutte le iniziative possibili volte a tutelare il diritto alla salute e i bisogni della popolazione diabetica, nei confronti delle competenti autorità politiche, amministrative, sanitarie, scientifiche nonché Associazioni di volontariato ed Enti Morali.
- Contribuire all’educazione e alla promozione della coscienza sociale sul diabete.
- Rappresentare unitariamente le persone affette da diabete, le Associazioni e/o Federazioni o Coordinamenti operanti in Italia, nei confronti degli organi amministrativi e di tutte le altre componenti interessate alla patologia diabetica e relative complicanze.
- Favorire lo scambio delle esperienze territoriali e l’apertura ad una dimensione internazionale del problema diabete, contribuendo all’unificazione delle diverse realtà Associative nazionali e internazionali.
- Favorire la crescita delle organizzazioni di volontariato rivolte al diabete, attraverso forme di sostegno alle iniziative locali e garantendo la diffusione delle esperienze e delle informazioni.
- Mantenere stretto contatto con tutti gli Enti e le Organizzazioni di livello Regionale, Nazionale e Internazionale che possono fornire aggiornamenti in tema di prevenzione, assistenza e cura del diabete.
- b. Raccogliere e distribuire tempestivamente alle organizzazioni aderenti ogni tipo di materiale informativo, riguardante il diabete, in campo legislativo, normativo e scientifico, per il miglioramento continuo della qualità di vita della persona con diabete.
- Reperire fondi da destinare a:
- studi Finalizzati ad iniziative rivolte ad una maggiore conoscenza della patologia diabetica e sue complicanze;
- progetti di ricerca scientifIca di base e di clinica applicata atti a sconfiggere il diabete;
- miglioramento della qualità ed efficacia delle terapie;
- una maggiore e migliore diffusione delle attività di volontariato.
- Erogare prestazioni in continuità al fIne di contribuire alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno.
DF potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o Finanziaria, mobiliare o immobiliare a termini di legge, purché operi per il miglior raggiungimento dei propri Fini istituzionali.
DF potrà avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi solo per lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità o, in caso di particolari esigenze, per l’organizzazione di attività necessarie ad assicurare il regolare funzionamento.
Le prestazioni fornite dal DF saranno rivolte alla generalità della popolazione e non essenzialmente ai soci della stessa.
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5.2
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DF si propone di perseguire:
- la realizzazione di un’assistenza globale e di eccellenza nella prevenzione e cura del diabete e delle sue complicanze;
- la prevenzione del diabete e delle sue complicanze;
- la soluzione dei problemi dell’inserimento della persona con diabete nella scuola, nello sport, nel lavoro e nella vita sociale;
- la promozione di rapporti di collaborazione con le associazioni mediche nazionali e internazionali e con ogni altra associazione avente analoghe finalità istituzionali.
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5.3
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DF ispira la propria azione alla rigorosa osservanza del metodo democratico e alla completa indipendenza dai raggruppamenti ideologici, partitici o confessionali.
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5.4
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DF rappresenta a livello nazionale ed internazionale le persone con diabete e le organizzazioni di volontariato operanti a favore ed a tutela della persona con diabete.
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Art. 6 – Patrimonio |
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Il patrimonio del DF. è costituito da:
- fondi formati dall’ammontare dalle quote associative, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo con ratifica dell’Assemblea;
- contributi degli aderenti, dei privati, dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti o Istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali;
- beni mobili ed immobili, erogazioni, donazioni, lasciti, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- avanzi di gestione degli esercizi annuali precedenti;
- ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l’attività sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il consiglio riterrà opportuno di volta in volta realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali in termine di legge.
I fondi del DF devono essere depositati in un conto corrente bancario e/o postale od altre forme di deposito ad esso intestato.
Su tale conto compiono operazioni il Tesoriere ed il Presidente del DF con firma disgiunta.
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Art. 7 – Esercizio Sociale |
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L’esercizio sociale del DF ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all’Assemblea dei soci la relazione, il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso.
Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori Contabili almeno trenta giorni prima della loro presentazione all’Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e devono essere depositati presso la sede operativa dell’organizzazione, trenta giorni prima della convocazione dell’Assemblea, affinché ciascuna organizzazione aderente possa prenderne visione.
Il DF ha il divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni di volontariato che per statuto sociale o regolamento, perseguono scopi analoghi.
Il DF ha, altresì, l’obbligo di impiegare, negli anni successivi, gli eventuali utili o avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse previste dallo statuto.
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Art. 8 – Adesioni |
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Possono far parte del DF, tutte le Associazioni, le Federazioni e/o Coordinamenti Regionali legalmente costituiti e operanti sul territorio Nazionale, con un proprio Statuto che ne fissa le finalità, i compiti, gli scopi di assistenza e lavoro di volontariato al servizio dei cittadini con diabete di tutte le età.
Ogni Associazione/Organizzazione previa sua esplicita e formale richiesta scritta di adesione rivolta al Presidente ed esaminata dal Consiglio Direttivo, con ratifica dell’Assemblea, può essere ammessa a farne parte.
Per potersi associare occorre:
- avere natura giuridica a livello, locale, provinciale, regionale, di:
- Associazione,
- Comitato o Coordinamento,
- Federazione,
- Fondazione.
- essere costituiti secondo le disposizioni di legge del volontariato ed:
- avere sede sul territorio nazionale;
- avere scopi analoghi e compatibili con quelli del DF;
- essere iscritti nei Registri Regionali o Provinciali per le organizzazioni di Volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell’Art. 6 della Legge 266 del 11.8.1991, oppure possedere i requisiti di iscrivibilità o analoghi requisiti dei paesi di appartenenza.
- Accettare le regole del presente Statuto e del Regolamento.
Tutte le Associazioni/Organizzazioni aderenti al DIABETE FORUM già in essere e quelle di nuova costituzione ed adesione sono dotate di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto al DIABETE FORUM.
Tutte le Associazioni/Organizzazioni aderenti, sul proprio territorio e al loro interno, sono libere di agire e di intraprendere iniziative conformi agli scopi previsti dalle loro volontà Statutarie purché non siano in netto contrasto con gli scopi del Diabete Forum.
DIABETE FORUM non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie aderenti locali, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
Le Associazioni/Organizzazioni aderenti sono libere di mantenere il proprio nome, acronimo e logo. È auspicabile l’inserimento, nei nuovi documenti prodotti dell’indicazione: Aderente a DIABETE FORUM giovani e adulti uniti per il diabete.
DIABETE FORUM non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie aderenti locali, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
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Art. 9 - Diritti delle Organizzazioni aderenti e dei loro Rappresentanti |
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I diritti delle Organizzazioni e dei loro rappresentanti sono:
- Partecipare alle Assemblee ed alle operazioni di voto.
- Eleggere le cariche del DF ed essere eletti.
- Eleggere le Commissioni ed essere eletti.
- Chiedere le convocazioni dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto.
- Formulare proposte agli Organi dirigenti nell’ambito dei programmi del DF ed in riferimento ai fini dei vari obbiettivi previsti nel presente Statuto.
- Partecipare alla vita del DF nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti.
Ogni Organizzazione aderente gode, all’interno del DF, della parità di diritti.
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Art. 10 - Doveri delle Organizzazioni e dei loro Rappresentanti |
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Le Organizzazioni aderenti, e i loro Rappresentanti, devono:
- Rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento ed i deliberati degli organi del DF.
- Provvedere al pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti.
- Non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine del DF.
- Collaborare attivamente e fattivamente con il DF per raggiungere gli obbiettivi che il DF si prefigge.
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Art. 11 - Recessione |
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Ogni Organizzazione può recedere dal DF dandone comunicazione scritta al Presidente dello stesso, previa deliberazione dei propri Organi Statutari.
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Art. 12 - Esclusione |
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Il mancato versamento della quota annuale di adesione per consecutivi 2 (due) anni solari, dà facoltà al DF di considerare l’Organizzazione esclusa dal DF.
Può essere esclusa su proposta deliberata dal Consiglio Direttivo e con la ratifica dell’Assemblea, quella Organizzazione che per gravi motivi morali e inadempienze nei confronti del presente Statuto, del Regolamento e dei deliberati degli Organi del DF, rende incompatibile il mantenimento del suo rapporto con il DF.
L’Organizzazione e i suoi rappresentanti coinvolti in tali provvedimenti possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica al giudizio del Collegio dei Probiviri, ed entro sei mesi all’autorità giudiziaria.
Sia in caso di recessione che di esclusione l’aderente non può chiedere la restituzione dei contributi versati né potrà vantare alcun diritto sul patrimonio del DF.
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Art. 13 . Organi del DF |
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Sono organi di partecipazione democratica e direzione del DF:
- L’Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e i Vicepresidenti;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori Contabili;
- Il Collegio dei Probiviri.
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Art. 14 - Assemblea - Composizione Compiti e Funzioni |
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L’Assemblea è composta da un membro maggiorenne delegato per ogni singola Associazione/Organizzazione di primo livello aderente, in regola con il versamento della quota annuale di adesione e con le norme statutarie. Le Organizzazioni di secondo livello hanno la rappresentanza anche delle loro aderenti che non possono essere presenti, se in possesso di deleghe regolamentari..
L’Assemblea è sovrana, ed è il massimo Organo deliberante del DF.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Sono compiti dell’Assemblea:
- Determinare gli orientamenti generali e prendere decisioni fondamentali e di indirizzo cui deve attenersi il Consiglio Direttivo.
- Approvare e modificare l’ammontare delle quote di adesione.
- Approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo.
- Approvare o modificare il bilancio preventivo.
- Approvare il bilancio consuntivo.
- Approvare il Regolamento appositamente redatto dal Consiglio Direttivo.
- In caso di assenze impreviste dei componenti la Commissione Elettorale, coopta i membri supplenti nell’ordine di elezione.
- Ratificare l’ammissione di una nuova Associazione/Organizzazione e/o l’esclusione di una già aderente.
- Ratificare la decadenza prevista al successivo Art. 27.
L’Assemblea elegge con il voto segreto, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori Contabili, il Collegio dei Probiviri.
Sono compiti dell’Assemblea Straordinaria:
- La modifica e/o revisione del presente Statuto.
- Lo scioglimento del DF e quanto ad essa riservato per Legge.
- Deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all’Ordine del Giorno.
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Art. 15 - Assemblea - Convocazione Validità e Deliberazioni |
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L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con il voto palese.
Adotta il metodo del voto segreto, quando le deliberazioni riguardano le Organizzazioni e/o le singole persone, o quando si procede alla elezione e/o sostituzione degli Organi del DF.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per tutti gli adempimenti di legge e statutari, ed è convocata dal Presidente che ne fissa l’Ordine del Giorno.
Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche dei programmi ed in occasioni di importanti iniziative che interessino lo sviluppo del DF e delle Associazioni/Organizzazioni aderenti.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta al Presidente, di almeno un terzo delle Associazioni/Organizzazioni aderenti, che ne indicheranno gli argomenti di carattere straordinario da porsi nell’apposito Ordine del Giorno.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (ex art. 21 cod. civ.).
Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un’ora.
La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere fatta a cura del Presidente almeno trenta giorni prima della data prevista della riunione, solo per problemi di particolare urgenza tale periodo può essere ridotto a quindici giorni. La convocazione può essere fatta per lettera raccomandata, o a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, con le modalità stabilite dal Regolamento.
L’avviso deve contenere: la data dell’Assemblea, il luogo di svolgimento della stessa, l’ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’Assemblea il Presidente del DF. La presidenza dell’Assemblea potrà essere ricoperta in via straordinaria, da un suo componente presente alla riunione ed eletto con voto palese, a detta elezione si può procedere soltanto previa richiesta della maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all’Assemblea, provvede a nominare tra i presenti un Segretario.
Delle riunioni Assembleari deve essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario delle stesse.
Detto verbale, a cura del Presidente sarà trascritto in apposito registro (cartaceo o telematico) e trasmesso entro trenta giorni a tutte le Associazioni/Organizzazioni aderenti.
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Art. 16 - Consiglio Direttivo - Composizione, elezione e durata |
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Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, di cui almeno uno è prescelto tra i rappresentanti delle Associazioni rivolte prevalentemente, per Statuto, al diabete giovanile ed almeno uno al diabete dell’adulto.
Tutti i membri sono eletti dall’Assemblea Generale con voto segreto, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Sono eleggibili i rappresentanti appositamente proposti alla Commissione Elettorale dalla Presidenza di ciascuna Associazione/Organizzazione aderente.
I membri sono eletti con l’espressione, da parte di ciascun delegato, di preferenze che, in base al numero dei membri da eleggere sono rispettivamente: tre preferenze per sette membri, quattro preferenze per nove membri, cinque preferenze per undici membri.
È ammesso il voto per delega da conferirsi esclusivamente: per le Associazioni di primo livello ad un delegato appartenente alla stessa Associazione o all’Organizzazione cui aderisce se regolarmente iscritta come secondo livello e se specificato nella richiesta di iscrizione, per le Organizzazioni di secondo livello ad altro componente della stessa Organizzazione.
Per le associazioni di primo livello è vietato il cumulo di più deleghe.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione procede alla elezione nel suo seno, del Presidente e, separatamente, dei Vicepresidenti in numero di due, uno per la sezione Diabete Forum Giovani (Età evolutiva), l’altro per la sezione Diabete Forum Adulti, che sostituiscono, su specifica delega del Presidente, il Presidente stesso nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
Il Consiglio inoltre procede con voto segreto, alla nomina del Tesoriere e alla assegnazione di altri eventuali incarichi, ivi compreso quello di Segretario del DF.
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Art. 17 - I Compiti del Consiglio Direttivo |
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Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo ed amministrativo del DF, i suoi compiti sono:
- Predisporre tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno della Assemblea Generale.
- Eseguire i deliberati dell’Assemblea.
- Adottare tutti i provvedimenti necessari alla buona gestione del DF.
- Predisporre l’eventuale modifica della quota annuale di adesione da sottoporre a ratifica dell’Assemblea.
- Coordinare le Commissioni elette dall’Assemblea.
- Nominare al suo interno Commissioni di lavoro e studio, tenendo conto delle esperienze personali in materia dimostrate da ciascun componente.
- Nominare i rappresentanti nazionali di riferimento per i vari Ministeri che hanno competenza su attività che possono influire oltre che sull’assistenza alla persona con diabete, anche su problematiche che possono interagire nella vita sociale di costui e dei familiari. Tali rappresentanti possono essere eletti preferibilmente tra i componenti del consiglio direttivo, ma anche tra persone esterne con particolari e specifiche competenze ritenute utili.
- Nominare la Commissione elettorale nelle Assemblee in cui sono previste le elezioni degli Organi del DF.
- Nominare un apposito “Comitato Scientifico” come organo consuntivo specialistico, con modalità e rapporti di collaborazione definiti dal Regolamento.
- Redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da presentare alla ratifica dell’Assemblea.
- Trasmettere all’Assemblea Generale le relazioni emerse dai Collegi dei Revisori Contabili e dei Probiviri.
- Stipulare convenzioni con Professionisti, Istituzioni ed Enti pubblici e privati, nonché con Associazioni di volontariato, volte ad ottenere il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
- Deliberare su tutte le materie non elencate tra le competenze degli altri Organi del DF.
- Mantenere contatti stretti ed aggiornati con tutte le Organizzazioni aderenti.
- Fornire tutto il materiale necessario ed ogni elemento utile al corretto svolgimento procedurale per le elezioni alle cariche del DF.
- Redigere la relazione per l’Assemblea, in ordine all’annuale stato patrimoniale e al conto economico gestionale del DF, presentati dal Tesoriere.
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Art. 18 - Consiglio Direttivo - Riunioni e deliberazioni |
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Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse sia presente almeno la metà più uno dei componenti comprese le presenze per delega.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni su provvedimenti riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche del DF.
Le deliberazioni del Consiglio risultano valide, quando ottengono il voto favorevole della maggioranza delle presenze comprese quelle per delega.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, da un Vicepresidente appositamente delegato.
Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta ogni 3-6 mesi e/o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via di urgenza ed entro quindici giorni, quando la maggioranza dei suoi componenti ne fa espressa e specifica richiesta al Presidente che provvederà alla convocazione.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, a mezzo raccomandata , o a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, con le modalità stabilite dal Regolamento, con non meno di venti giorni di anticipo sulla data della riunione, salvo le urgenze: in tal caso l’avviso può essere fatto in via breve, (telegramma, telefax, telefono, posta elettronica, ecc.) .
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data e il luogo dove avverrà la riunione, e/o le modalità della stessa se convocato per via telematica.
Il consigliere che risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive, può essere escluso dal Consiglio con deliberazione dell’Assemblea su proposta del Consiglio stesso.
Il consigliere che per problemi personali non potrà essere presente, può delegare a rappresentarlo altro membro del CD con delega scritta, Ogni consigliere non può avere più di una delega. Il totale delle deleghe deve essere inferiore al numero delle presenze.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, deve essere redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito registro (cartaceo o telematico), dello stesso verbale sarà inviata copia, entro trenta giorni, a ciascuna Associazione/Organizzazione aderente.
Le Organizzazioni di 2° livello provvederanno a loro volta autonomamente ad informare le Associazioni a loro aderenti.
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Art. 19 - Il Presidente e i Vicepresidenti |
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Il Presidente e i Vicepresidenti, in numero di due di cui uno per la Sezione Diabete Forum Giovani (Età evolutiva) ed uno per la Sezione Diabete Forum Adulti, sono eletti in seno al C.D.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ha la Legale rappresentanza del DF, sta in giudizio verso terzi per la tutela degli interessi morali e materiali del DF.
Il Presidente dura in carica quanto il C.D. è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati consecutivi.
I Vicepresidenti durano in carica quanto il C.D. è sono rieleggibili.
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Art. 20 - Il Segretario |
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Il Segretario del DF, può essere designato anche all’esterno del Consiglio Direttivo, in tal caso ha solo la funzione di assistere le riunioni del Consiglio e redigere le verbalizzazioni.
Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio, ed è rieleggibile.
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Art. 21 - Il Tesoriere |
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Il tesoriere del DF, è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, egli ha la responsabilità gestionale e la custodia dei conti del DF, dai quali egli stesso può prelevare le somme occorrenti per la normale gestione del DF con le modalità stabilite dal Regolamento.
Il Tesoriere redige annualmente lo stato patrimoniale, il conto economico della gestione, da presentare all’Assemblea Generale, previa relazione del Consiglio Direttivo.
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Art. 22 - Il Collegio dei Revisori Contabili |
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La gestione del DF è controllata dal Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.
L’elezione del Collegio dei Revisori è effettuata con le stesse modalità del Consiglio Direttivo, ma con l’espressione di una sola preferenza da parte di ciascun elettore.
All’atto dell’accettazione della carica i Revisori devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui all’art. 2382 del Codice Civile.
Il Collegio dei Revisori Contabili dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed i suoi membri sono rieleggibili. Nella prima riunione, il Collegio dei Revisori Contabili elegge nel proprio seno il Presidente.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.
Di ogni loro atto rilasciano, per il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, la relazione scritta e firmata.
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Art. 23 - Il Collegio dei Probiviri |
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Il Collegio de Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti eletti dall’Assemblea tra i rappresentanti delle Organizzazioni aderenti con le stesse modalità di elezione del Collegio dei Revisori Contabili, esso dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri può essere nominato dall’Assemblea Generale anche tra persone di provata competenza legale e moralità, estranee al DF.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di istruire, arbitrare e risolvere tutte quelle controversie che insorgono, tra il DF e le Associazioni/Organizzazioni aderenti , tra l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
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Art. 24 - Commissione Elettorale - Composizione e compiti |
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La Commissione Elettorale si compone di tre membri effettivi, di cui uno con l’incarico di Presidente, e di due membri supplenti.
La Commissione stessa è eletta, con voto palese e a maggioranza dei presenti, nell’Assemblea che prevede all’O.d.G. il rinnovo degli Organi del DF, ed è ufficialmente nominata dal Consiglio Direttivo come previsto dall’Art.17 comma h.
La Commissione esplica il proprio mandato a partire dall’atto della sua nomina.
La Commissione:
- Predispone tutto il materiale ed ogni elemento necessario al corretto svolgimento procedurale per le elezioni relative al rinnovo dei suddetti Organi.
- Verifica la regolarità delle proposte delle candidature.
- Respinge per ineleggibilità quelle proposte di candidati per la elezione in più Organi.
- Nomina due scrutatori (non candidati) come coadiuvanti per organizzare le formalità dei voti, ivi compreso il relativo spoglio.
- Provvede alla formazione delle graduatorie dei vari Organi, redigendone apposito verbale.
- Procede alla proclamazione degli eletti e con ciò termina il suo mandato.
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Art. 25 - Comitato Tecnico scientifico |
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Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo di alta specializzazione professionale e scientifica, composto da membri scelti dal Consiglio Direttivo tra primarie personalità del mondo scientifico nazionale ed internazionale.
Il Comitato scientifico è un organo consultivo e scientifico i cui compiti sono definiti nel Regolamento.
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Art. 26 - Sostituzioni |
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Il Consiglio Direttivo, per mancanza, comunque determinata, di un suo componente, sarà integrato direttamente dallo stesso Consiglio con il primo dei non eletti nella rispettiva graduatoria.
Qualora detta graduatoria dovesse essere esaurita, o non disponibile, il Consiglio Direttivo coopta un nuovo membro che sarà ratificato alla prima Assemblea Generale convocata.
Se venisse a mancare la metà più uno dei consiglieri il CD decade.
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Art. 27 - Decadenza |
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Decadono dagli incarichi, i rappresentanti del DF, nominati negli organismi esterni, quando essi non rispettino il presente Statuto il Regolamento e/o le deliberazioni e gli indirizzi dell’Assemblea e/o del Consiglio.
La pronuncia di decadenza deve essere deliberata dall’Assemblea Generale previa opportuna istruttoria da parte del Consiglio Direttivo.
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Art. 28 - Gratuità delle cariche |
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I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori Contabili, del Collegio dei Probiviri, il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere prestano la loro opera gratuitamente.
Il DF si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (associazioni di fatto e persone giuridiche).
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata attenendosi alle norme previste dal regolamento.
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Art. 29 - Incompatibilità e ineleggibilità delle cariche |
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Le cariche degli Organi del DF sono tra di loro incompatibili e nessun candidato è eleggibile a più di una di esse.
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Art. 30 - Regolamento |
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Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di confermare la validità del Regolamento esistente, o di segnalarne eventuali modifiche ritenute utili, da sottoporre alla approvazione della prima Assemblea utile, ai fini del raggiungimento degli scopi e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto.
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Art. 31 – Revisione dello Statuto |
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Le proposte di revisione del presente Statuto, prima di essere presentate all’assemblea straordinaria per l’approvazione devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea, delibererà, con le maggioranze di cui all’art. 15 del presente statuto.
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Art. 32 – Scioglimento |
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Nel caso di scioglimento del DF, saranno nominati dall’Assemblea Straordinaria uno o più liquidatori.
I beni che residueranno dopo l’esaurimento delle liquidazioni dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Lo scioglimento del DF e la devoluzione del patrimonio, può essere deliberato solo dall’Assemblea Straordinaria appositamente convocata.
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Art. 33 - Norme Finali |
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Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla legge quadro del volontariato (Legge 11 agosto 1991 n.266) ed alle Leggi che regolano la materia.
Il presente statuto costituisce parte integrante dell’atto costitutivo dell’associazione di volontariato denominata “Diabete Forum” redatto il 10 giugno 2006 a Ferrara.
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Il Segretario Antonio Mazzinghi | Il Presidente Roberto Cocci |
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